Articolo 11
Valutazione in itinere dei Dottorandi e disposizioni sugli obblighi di frequenza

Al termine del primo e del secondo anno, ogni allievo presenta al Collegio una relazione scritta sull'attività formativa, sulle ricerche svolte e sui risultati conseguiti, sull’impegno didattico, sulla partecipazione a iniziative scientifiche, sulle pubblicazioni prodotte. I risultati vengono illustrati dal dottorando al Collegio in seduta pubblica. Sulla base dei risultati ottenuti e sentito il parere del/i tutore/i, il Collegio valuta l'assiduità e l'operosità dell'allievo e il grado di preparazione raggiunto, tenendo conto del programma di attività previsto per quell'anno. In base a tale valutazione, il Collegio dei Docenti ammette l'allievo all'anno successivo ovvero propone la sua esclusione dal corso.

Al termine dell'ultimo anno di corso, l'allievo presenta in forma scritta una sintesi dei risultati conseguiti nell'arco dei tre anni. Questi vengono illustrati dal dottorando al Collegio dei Docenti in seduta pubblica. Il Collegio dei Docenti, sentito il parere del/i tutore/i, relatore/i e controrelatore/i, formula un giudizio sull'attività svolta dall'allievo. Il giudizio viene allegato alla tesi e trasmesso alla commissione d'esame per il conseguimento del titolo.

Il Dottorato promuove e favorisce lo svolgimento da parte dei Dottorandi di periodi di ricerca presso qualificate istituzioni di ricerca straniere per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18 mesi. La frequenza presso altre istituzioni deve essere approvata dal Collegio.