(Approvato nella seduta del Consiglio del 11 aprile 2014 e del 17 luglio 2014)


Articolo 1 
Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento disciplina la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento degli organi collegiali, gli obiettivi formativi, i curricula offerti, i programmi di studio, la tipologia delle forme didattiche e delle altre attività formative (tirocini, periodi all’estero), i crediti formativi, le regole di presentazione del piano di ricerca, le disposizioni sugli obblighi di frequenza, i sistemi di valutazione in itinere e per l’ammissione agli anni successivi al primo, le modalità della prova finale del corso di Dottorato di Ricerca in "Sanità e scienze sperimentali veterinarie” (di seguito denominato Dottorato), in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia, dall’art. 4 della legge 3.7.1998, n. 210, così come modificato dall'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal D.M. 30.4.1999, n. 244, dal D.M. 3.11.1999, n. 509.

Il corso ha la finalità di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di qualificata ricerca scientifica nell’ambito della sanità animale e delle scienze veterinarie. I settori disciplinari interessati all’attività formativa sono in particolare i SSD da VET/01 a VET/10 e AGR 17, AGR 18, AGR 19, BIO 10 e BIO 11.


Articolo 2 
Sede amministrativa e sedi di svolgimento delle attività formative

La sede amministrativa del Dottorato è l’Università degli Studi di Perugia. Il soggetto proponente è il Dipartimento Medicina veterinaria.

Sono sedi di svolgimento delle attività formative:

il Dipartimento Medicina veterinaria, di seguito denominato DIVET;

  1. altre strutture didattiche e scientifiche dell’Università degli Studi di Perugia;
  2. altre strutture di elevata qualificazione scientifica, pubbliche o private, nazionali o internazionali, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni;
  3. l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, di seguito denominato IZUM.

Articolo 3
Organi del corso

Sono organi del corso di Dottorato:

a. il Coordinatore;

b. il Collegio dei Docenti (di seguito denominato il Collegio)


Articolo 4
Il Coordinatore

Il Coordinatore è un professore universitario a tempo pieno designato dal Collegio dei Docenti tra i suoi componenti. La nomina viene ratificata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato.

Il Coordinatore dura in carica per l’intero ciclo (tre anni accademici) e può essere riconfermato una sola volta. Il Coordinatore decade qualora cessi il suo status di componente del Collegio dei docenti o nel caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi. In caso di cessazione anticipata, il coordinatore deve essere sostituito da altro Docente in possesso dei requisiti richiesti. Nei casi di carica vacante, il Decano del Collegio assume le funzioni del Coordinatore.

Il Coordinatore nomina un Vice Coordinatore fra i membri del Collegio dei Docenti, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza temporanea.

Il Coordinatore:

  1. presiede il Collegio e provvede a convocarlo (per iscritto o per E-mail con le modalità  riportate all’art. 5), in via ordinaria, all’inizio e al termine di ogni anno di Corso e, in via straordinaria, in qualsiasi momento in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio;
  2. rappresenta in ogni sede le istanze del Collegio, ivi comprese le proposte di istituzione del corso di dottorato;
  3. sottopone al Collegio le proposte di rinnovo del Dottorato;
  4. cura il regolare svolgimento di corsi e seminari organizzati all’interno del Dottorato;
  5. promuove e propone al Collegio la stipula di accordi e convenzioni con qualificati partner pubblici o privati, italiani o stranieri per il finanziamento di borse di studio, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca comuni, per lo svolgimento di attività di tirocinio;
  6. provvede a pubblicizzare le attività formative e di ricerca del Dottorato;
  7. compila la relazione di cui al successivo art. 14 e/o i documenti di autovalutazione richiesti dal MUR, dal Nucleo di Valutazione di Ateneo e dal Collegio;
  8. cura, con l’assistenza della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, la rendicontazione economica delle attività del Dottorato, quando prevista nell’ambito di programmi cofinanziati o nell’ambito di convenzioni stipulate con enti finanziatori esterni;
  9. autorizza direttamente le missioni dei dottorandi di durata non superiore a 15 giorni;
  10. assume, nei casi di urgenza, provvedimenti in ogni materia di competenza del Collegio portandoli a ratifica nella prima seduta collegiale utile.

Articolo 5
Il Collegio

La composizione e i compiti del Collegio dei Docenti sono disciplinati dall’art. 12 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

Sono compiti del Collegio dei docenti:

  1. formulare le proposte di istituzione del corso di dottorato e/o di rinnovo annuale con la previsione del numero dei posti;
  2. deliberare in merito all’attivazione delle Scuole di Dottorato, nonché all’adesione alle stesse;
  3. esprimere parere vincolante sulla stipula delle convenzioni con altre Università o con altri enti pubblici o privati o imprese;
  4.  predispone il Regolamento didattico del corso di dottorato e le eventuali modifiche;
  5. determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio del corso con l’eventuale articolazione in curriculum;
  6. organizzare le attività didattiche stabilendo il calendario e i programmi di ciascun anno di Corso, indirizzare le attività di ricerca del corso, e definire le modalità di controllo annuale sull’attività e sulla formazione scientifico-culturale dei Dottorandi;
  7. concordare con ciascun dottorando il percorso formativo e l’argomento della tesi di dottorato, indicando chi debba svolgere le funzioni di tutore;
  8. valutare le attività svolte dai dottorandi, deliberando sull’ammissione all’anno successivo e all’esame finale;
  9. proporre, in caso di motivato giudizio negativo, l’esclusione dal dottorato o la revisione della tesi dandone comunicazione al Dirigente competente per l’adozione degli atti conseguenti;
  10. esprimere il giudizio di fine corso per ciascun dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone la personalità e l’attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell’esame finale per il conseguimento del titolo;
  11. autorizzare i dottorandi a trascorrere periodi di formazione e studio superiori a sei mesi continuativi in sedi (Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri) diverse da quella istituzionale o consorziate; di norma la permanenza non può superare la metà del periodo previsto per il conseguimento del titolo;
  12. accordare la sospensione temporanea nei casi previsti e deliberare sulle modalità di recupero;
  13. autorizzare i dottorandi a svolgere le attività didattiche sussidiarie o integrative;
  14. autorizzare i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorative, valutandone la compatibilità con la frequenza al corso;
  15. approvare la partecipazione dei Dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del Corso di Dottorato;
  16. definire i criteri per l’accesso al corso e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e collaborare alla predisposizione di ogni altro elemento utile all’adozione dei bandi di ammissione;
  17. designare i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa per l’accesso al corso;
  18. proporre i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice per la prova finale;
  19. collaborare con i competenti organi dell’Ateneo alla definizione e all’applicazione di procedure di valutazione e autovalutazione delle attività del dottorato;
  20. promuovere i rapporti con università, enti pubblici e privati per migliorare lo svolgimento delle attività formative dei dottorandi;
  21. esprimere il parere su eventuali sostituzioni/integrazioni dei componenti del Collegio stesso, nonché sulla sostituzione del Coordinatore;
  22. predisporre e trasmettere al Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa, la relazione annuale ed il rapporto di fine Corso sul complesso delle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti dai singoli Dottorandi, in relazione agli obiettivi del Corso ed alla permanenza dei requisiti di idoneità della sede.

Le sedute del Collegio dei docenti, che possono tenersi anche per via telematica, sono convocate dal Coordinatore, di norma ogni due mesi, almeno 7 giorni prima della data fissata. Per motivi di urgenza, dettati da particolare esigenza, il Coordinatore può convocare il Collegio 2 giorni prima. Il carattere di urgenza deve essere specificato nell’avviso di convocazione e la discussione verterà esclusivamente sul punto/sui punti che hanno determinato l’urgenza. La convocazione può essere effettuata tramite e-mail, fatta salva l’esigenza di informare per iscritto i componenti il collegio che non fruiscano di tale servizio.

I componenti del Collegio che, per comprovate ragioni non possano partecipare ad una seduta, sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante e-mail o a mezzo fax, al Coordinatore.

Le sedute del Collegio sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Le deliberazioni sono assunte con voto palese. Le votazioni riguardanti persone saranno adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Coordinatore e dal segretario verbalizzante. I verbali sono custoditi dal Coordinatore; copia dei verbali viene inviata ai competenti uffici della sede amministrativa. I verbali e le deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti sono accessibili nei limiti delle norme vigenti.


Articolo 6
Requisiti e modalità di accesso

I requisiti di accesso al corso, le modalità di formazione della Commissione giudicatrice, dell’espletamento dell’esame di ammissione e della formazione delle graduatorie sono disciplinate dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università di Perugia. Costituisce prerequisito essenziale per l’ammissione una buona conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo (Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese).

Per l’ammissione è richiesta la laurea magistrale (LM) o specialistica (S): LM-42 Medicina veterinaria; LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali; LM-6 Biologia; LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 6/S (specialistiche in biologia); 9/S (specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche); 47/S (specialistiche in medicina veterinaria); 79/S (specialistiche in scienze e tecnologie agrozootecniche)

L'accesso al corso di dottorato avviene sulla base della formazione di una graduatoria di merito a seguito di una procedura che prevede la valutazione dei titoli e un colloquio (in sessantesimi: 30+30). Il punteggio complessivo a partire dal quale i candidati sono giudicati idonei è pari a 30/60.

 La valutazione dei titoli, oltre il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche, riguarderà anche l’elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche di ricerca  dei curricula in cui si articola il dottorato.

Il colloquio (in italiano o inglese) verterà sulle tematiche dei curricula previsti dal dottorato e sarà finalizzato anche alla verifica dell’attitudine alla ricerca (disponibilità a svolgere esperienze all’estero e degli interessi scientifici del candidato) e della conoscenza della lingua inglese. Si prescrive, a tal fine, l’elaborazione da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, che il candidato provvederà ad illustrare nel corso del colloquio. Il punteggio minimo per il superamento della prova è 21/30.


Articolo 7
Tutori di ricerca, relatori, controrelatori e correlatori

Dopo l’ammissione al Corso di Dottorato, il Collegio, sentiti i Dottorandi e in accordo con le loro aspettative in merito al percorso formativo scelto, assegna ad ogni Dottorando, per la tutela didattica e scientifica, uno o più tutori scelti fra i componenti del Collegio o fra personale di elevata qualificazione scientifica e con una documentata produzione scientifica nell’area di riferimento e nei settori scientifico-disciplinari che concorrono al progetto di dottorato appartenente ad istituzioni o enti esterni. Almeno uno dei tutori deve appartenere al Collegio. In caso di difficoltà nelle attività di ricerca, il Dottorando può chiedere al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l’assegnazione di un nuovo tutore. La qualificazione del/i tutore/i deve essere attestata da una documentata produzione scientifica e da adeguate qualificazioni scientifiche, accademiche o didattiche

Sono criteri preferenziali per la scelta del/i tutore/i:

Il/I tutore/i:

Il Collegio dei Docenti designa per ciascun dottorando uno o più relatori (ed eventuali controrelatori e/o correlatori:), interni o esterni al Collegio con adeguate competenze specifiche, con il compito di valutare l’attività di ricerca svolta e fornire un giudizio complessivo sulla qualità della tesi di Dottorato.

Il/I tutore/i può/possono essere contestualmente relatore/i della tesi di dottorato.


Articolo 8
Durata

La durata del corso di Dottorato è di anni 3.

Per comprovati gravi motivi, che non consentano ai dottorandi la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei Docenti può proporre l’indizione di una sessione straordinaria o l’ammissione dei dottorandi a sostenere l’esame finale previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

Per essere ammessi all’esame finale è necessario aver acquisito almeno 30 crediti secondo le modalità descritte nel successivo art. 9. La durata in ore di ciascun credito è convenzionalmente fissata a 25 ore di lavoro dello studente, così come definito dall’European Credit Transfer System (ECTS), comprendenti: frequenza a lezioni o seminari, esercitazioni in aula o in laboratorio, lavoro individuale o assistito per lo studio, preparazione dei progetti di ricerca e dei documenti di valutazione, svolgimento dell’attività di ricerca, partecipazione ad attività di tirocinio.

La didattica dottorale non supera, di norma, il 20% dell’impegno complessivo nel triennio. Per l’attività didattica frontale l’articolazione in ore del singolo credito è definita nel piano dell’offerta formativa di cui al successivo art. 9.


Articolo 9
Obiettivi formativi, ambiti professionali e struttura del corso

Il Dottorato ha lo scopo di formare figure di elevata professionalità con una solida preparazione di base, capaci, attraverso un approccio multi-disciplinare, di progettare e condurre programmi di ricerca pura e applicata nel campo delle scienze sperimentali e biotecnologie applicate alle produzioni animali e alla sanità pubblica e in quello delle discipline cliniche veterinarie. I Dottori di ricerca dovranno inoltre essere in grado di operare nel settore dell’alta formazione e di svolgere attività di elevata qualificazione connesse alla ricerca e sviluppo e al management in aziende private, in istituzioni ed enti pubblici in funzione delle note implicazioni socioeconomiche legate alla salute pubblica, alla patologia comparata, alla qualità e sicurezza alimentare.

Gli ambiti professionali nei quali si prevede la collocazione dei dottori di ricerca sono:

  • laboratori diagnostici pubblici e privati di settore, strutture sanitarie pubbliche dove si attuano procedure di controllo delle malattie contagiose e della sicurezza degli alimenti di origine animale, aziende zootecniche,
  •  stabilimenti per la produzione degli alimenti per animali,
  • centri per la selezione e il miglioramento genetico degli animali da reddito,
  • stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di origine animale,
  • strutture per la produzione e la  promozione dei prodotti tipici,
  • centri di ricerca di biologia molecolare attivi in campo diagnostico e terapeutico  (produzione di farmaci e vaccini), nonché nel settore della nutrigenomica,
  • strutture cliniche veterinarie e stabulari privati e pubblici per studi di diagnostica e terapia applicati a patologie animali, così come per studi di patologia comparata e individuazione di modelli animali per patologie umane.

Articolo 10
Curricula

Il Dottorato è articolato in 3 curricula triennali distinti per ambiti tematici:

  • Curriculum 1 – “Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie” il curriculum affronta le problematiche associate all’impiego e sviluppo di tecnologie molecolari, cellulari e diagnostiche applicate alla alimentazione, alla riproduzione, al miglioramento genetico degli animali e alla terapia in campo veterinario.
  • Curriculum 2 – “Sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti” il curriculum affronta le problematiche connesse alla acquisizione degli strumenti di prevenzione e vigilanza nella filiera animale-alimenti-uomo e sviluppo di tecniche e metodologie innovative per la sorveglianza veterinaria, la tracciabilità e il controllo igienico-sanitario degli alimenti di origine animale.
  • Curriculum 3- “Scienze cliniche e diagnostica veterinaria”, il curriculum affronta le questioni inerenti il trasferimento e l’applicazione di nuove tecnologie e conoscenze scientifiche nell’ambito della prevenzione, della diagnostica e dei protocolli terapeutici delle malattie degli animali da compagnia e di interesse zootecnico.

Annualmente il Collegio delibera, in fase di allestimento della proposta di istituzione o di rinnovo del corso, quali siano i curricula attivati per il nuovo ciclo. L’attivazione e la disattivazione dei curricula sono deliberate dal Collegio dei docenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I Dottorandi devono operare la scelta del curriculum nella fase di ammissione (al momento della iscrizione) al corso. Completato il procedimento di ammissione, il Collegio provvede ad assegnare definitivamente ciascun dottorando a uno dei curricula. Al termine del 1° anno di corso i dottorandi hanno la possibilità di chiedere, per gravi e giustificati motivi, di scegliere un nuovo curriculum, impegnandosi a recuperare gli eventuali debiti formativi che ne potrebbero risultare.


Articolo 11
Valutazione in itinere dei Dottorandi e disposizioni sugli obblighi di frequenza

Al termine del primo e del secondo anno, ogni allievo presenta al Collegio una relazione scritta sull'attività formativa, sulle ricerche svolte e sui risultati conseguiti, sull’impegno didattico, sulla partecipazione a iniziative scientifiche, sulle pubblicazioni prodotte. I risultati vengono illustrati dal dottorando al Collegio in seduta pubblica. Sulla base dei risultati ottenuti e sentito il parere del/i tutore/i, il Collegio valuta l'assiduità e l'operosità dell'allievo e il grado di preparazione raggiunto, tenendo conto del programma di attività previsto per quell'anno. In base a tale valutazione, il Collegio dei Docenti ammette l'allievo all'anno successivo ovvero propone la sua esclusione dal corso.

Al termine dell'ultimo anno di corso, l'allievo presenta in forma scritta una sintesi dei risultati conseguiti nell'arco dei tre anni. Questi vengono illustrati dal dottorando al Collegio dei Docenti in seduta pubblica. Il Collegio dei Docenti, sentito il parere del/i tutore/i, relatore/i e controrelatore/i, formula un giudizio sull'attività svolta dall'allievo. Il giudizio viene allegato alla tesi e trasmesso alla commissione d'esame per il conseguimento del titolo.

Il Dottorato promuove e favorisce lo svolgimento da parte dei Dottorandi di periodi di ricerca presso qualificate istituzioni di ricerca straniere per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18 mesi. La frequenza presso altre istituzioni deve essere approvata dal Collegio.


Articolo 12
Esame finale e conseguimento del titolo

Il superamento dell’esame finale del Dottorato permette il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Sanità e scienze sperimentali veterinarie ". Le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici, gli adempimenti dei Dottorandi e le modalità di svolgimento dell’esame finale sono regolate dagli artt. 24 e 25  del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca.


Articolo 13
Misure di accompagnamento all’inserimento nel mondo del lavoro e di monitoraggio degli esiti occupazionali dei Dottori di ricerca

Il Dottorato, tramite il responsabile delle relazioni esterne e i singoli tutor, promuove l’inserimento nel mondo del lavoro dei Dottori di Ricerca mediante misure di orientamento e di accompagnamento:

  • favorendo le attività di tirocinio e di alto apprendistato in contesti formativi adeguati di Dottorandi e Dottori di Ricerca;
  • pubblicizzando sul proprio sito web i curricula e i contenuti delle tesi dei Dottori di Ricerca;
  • assistendo i Dottorandi e i Dottori di Ricerca nell’individuazione del percorso di inserimento nel mondo del lavoro più adatto alle sue potenzialità ed aspirazioni professionali.

Inoltre, il responsabile dell’autovalutazione provvede, con cadenza annuale, a raccogliere i dati sugli esiti occupazionali dei Dottori di Ricerca.


Articolo 14
Modalità di autovalutazione delle attività formative e di ricerca del Dottorato di Ricerca in "Sanità e scienze sperimentali veterinarie

Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi e scientifici del Dottorato di Ricerca il Collegio nomina un suo componente con funzione di autovalutatore. Il componente designato provvede all’inizio di ogni anno accademico, sentito il Collegio dei Docenti, a formulare in maniera quantitativa e verificabile gli obiettivi formativi e scientifici del Dottorato con particolare riguardo a:

  1. quantità e qualità dell’attività formativa e frequenza dei dottorandi anche in relazione agli obiettivi formativi del Dottorato;
  2. quantità e qualità della produzione scientifica dei Dottorandi;
  3. quantità e qualità dei periodi di frequenza all’estero o presso altre strutture convenzionate;
  4. quantità e qualità dell’attività tutoriale erogata dai componenti del Collegio dei Docenti;.
  5. esiti occupazionali

Al termine di ogni anno accademico l’autovalutatore assiste il Coordinatore nella compilazione di una relazione riportante il grado di raggiungimento degli obiettivi e le eventuali misure correttive. La relazione viene sottoposta al Collegio per l’approvazione e per l’assunzione delle deliberazioni necessarie ad implementare le misure correttive.


Articolo 15
Diritti e doveri dei dottorandi

I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione che illustri lo svolgimento dell’attività di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell’impegno didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato. Tale relazione è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell’ammissione all’anno successivo o agli esami finali.

In caso di difficoltà nelle attività di ricerca, i dottorandi possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l’assegnazione di un nuovo tutore.

I dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato anche in lingua straniera (inglese), previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Per comprovati gravi motivi, che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il dottorando può chiedere al Collegio dei Docenti, entro il 31 ottobre dell’ultimo anno, di sostenere l’esame finale in una sessione straordinaria oppure chiedere di essere ammesso a sostenere l’esame finale previsto per il ciclo successivo.

I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto inviare tempestivamente al Coordinatore, la documentazione predisposta per l’attestazione delle proprie attività.

I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all’estero non può essere superiore alla metà dell'intera durata del dottorato.

I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi formativi.

I dottorandi possono presentare mozioni al Collegio dei Docenti.

Le mozioni firmate da un numero minimo pari a 1/3 dei dottorandi di ciascun corso di dottorato, devono essere messe, a cura del Coordinatore, all’ordine del giorno della riunione successiva del Collegio dei Docenti.

I dottorandi sono tenuti ad osservare il Regolamento didattico del Corso di Dottorato in "Sanità e scienze sperimentali veterinarie".

L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato.

Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.

I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall’artt. 19 e 20 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia. L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario (laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).

Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal Regolamento per lo  svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.


Articolo 16
Approvazione e modifica del Regolamento

Ai sensi delle vigenti disposizioni il presente Regolamento, deliberato dal Collegio dei Docenti con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, è sottoposto all’approvazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. Il Regolamento può essere modificato con le stesse modalità prima dell’inizio di ogni ciclo.


Articolo 17
Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università di Perugia, all’art. 4 della legge 3.7.1998, n. 210, al D.M. 30.4.1999, n. 244, al D.M. 3.11.1999, n. 509, modificato ed integrato dal D.M. 22.10. 2004 n. 270.