Articolo 15
Diritti e doveri dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione che illustri lo svolgimento dell’attività di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell’impegno didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato. Tale relazione è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell’ammissione all’anno successivo o agli esami finali.
In caso di difficoltà nelle attività di ricerca, i dottorandi possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l’assegnazione di un nuovo tutore.
I dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato anche in lingua straniera (inglese), previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
Per comprovati gravi motivi, che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il dottorando può chiedere al Collegio dei Docenti, entro il 31 ottobre dell’ultimo anno, di sostenere l’esame finale in una sessione straordinaria oppure chiedere di essere ammesso a sostenere l’esame finale previsto per il ciclo successivo.
I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto inviare tempestivamente al Coordinatore, la documentazione predisposta per l’attestazione delle proprie attività.
I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all’estero non può essere superiore alla metà dell'intera durata del dottorato.
I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi formativi.
I dottorandi possono presentare mozioni al Collegio dei Docenti.
Le mozioni firmate da un numero minimo pari a 1/3 dei dottorandi di ciascun corso di dottorato, devono essere messe, a cura del Coordinatore, all’ordine del giorno della riunione successiva del Collegio dei Docenti.
I dottorandi sono tenuti ad osservare il Regolamento didattico del Corso di Dottorato in "Sanità e scienze sperimentali veterinarie".
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.
I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall’artt. 19 e 20 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia. L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario (laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.