Articolo 8
Durata
La durata del corso di Dottorato è di anni 3.
Per comprovati gravi motivi, che non consentano ai dottorandi la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Collegio dei Docenti può proporre l’indizione di una sessione straordinaria o l’ammissione dei dottorandi a sostenere l’esame finale previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Per essere ammessi all’esame finale è necessario aver acquisito almeno 30 crediti secondo le modalità descritte nel successivo art. 9. La durata in ore di ciascun credito è convenzionalmente fissata a 25 ore di lavoro dello studente, così come definito dall’European Credit Transfer System (ECTS), comprendenti: frequenza a lezioni o seminari, esercitazioni in aula o in laboratorio, lavoro individuale o assistito per lo studio, preparazione dei progetti di ricerca e dei documenti di valutazione, svolgimento dell’attività di ricerca, partecipazione ad attività di tirocinio.
La didattica dottorale non supera, di norma, il 20% dell’impegno complessivo nel triennio. Per l’attività didattica frontale l’articolazione in ore del singolo credito è definita nel piano dell’offerta formativa di cui al successivo art. 9.